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Security

La chiavetta 3 non è “imbattibile”

silvia.ponzio | 3 Marzo 2009

Internet Sicurezza

L’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria blocca lo spot con la Littizzetto perché ritenuto ingannevole.

Se Tre avesse chiesto a PC Professionale (anziché a una testata concorrente) di eseguire i test della sua Internet Key prima di registrare lo spot con Luciana Littizzetto, forse si sarebbe risparmiata le grane con il Giurì della pubblicità .


La chiavetta 3 non è Scherzi a parte, l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accogliendo il ricorso di Vodafone Italia, ha ordinato la cessazione della campagna  pubblicitaria dedicata all’imbattibile chiavetta Internet di 3, diffusa a mezzo TV e stampa in queste settimane.

L’IAP ha infatti ritenuto ingannevole e illecito lo spot “per comparazione non veritiera, sia perché utilizzava impropriamente e illecitamente i risultati di un test pubblicato su una testata giornalistica di settore, sia per falsa affermazione di primato fra tutti i concorrenti.”


Nel dettaglio la pubblicità  non è stata giudicata conforme agli articoli 2,3 e 15.

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole
La comunicazione commerciale deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità  o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità , le condizioni di vendita, la diffusione, l’identità  delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti.
Nel valutare l’ingannevolezza della comunicazione commerciale si assume come parametro il consumatore medio del gruppo di riferimento.

Art. 3 – Terminologia, citazioni, prove tecniche e scientifiche, dati statistici
Terminologia, citazioni e menzioni di prove tecniche e scientifiche devono essere usate in modo appropriato. Prove tecniche e scientifiche e dati statistici con limitata validità  non devono essere presentati in modo da apparire come illimitatamente validi.

Art. 15 – Comparazione
È consentita la comparazione quando sia utile ad illustrare, sotto l’aspetto tecnico o economico, caratteristiche e vantaggi dei beni e servizi oggetto della comunicazione commerciale, ponendo a confronto obiettivamente caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili tecnicamente e rappresentative di beni e servizi concorrenti, che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi.
La comparazione deve essere leale e non ingannevole, non deve ingenerare rischi di confusione, né causare discredito o denigrazione. Non deve trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà  altrui.