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Cosa è l’ODR e il suo obbligo per gli e-commerce

Redazione | 26 Febbraio 2016

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Il 16 Febbraio 2016 la Commissione Europea ha messo a disposizione di tutti i cittadini europei una piattaforma per la […]

Il 16 Febbraio 2016 la Commissione Europea ha messo a disposizione di tutti i cittadini europei una piattaforma per la risoluzione delle controversie tra consumatori e commercianti (appunto ODR) riguardanti contratti di acquisto o di fornitura di servizi effettuati online. Questo significa che ogni titolare di E-Commerce che vende in Europa (anche in ogni singolo stato) deve inserire un link verso questa piattaforma, il link da inserire è il seguente: “https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=IT
La nascita di questa piattaforma è dovuta in particolare all’art 4 del Regolamento 524/2013/EU, che evidenzia la necessità  di trovare “mezzi facili, efficaci, rapidi e a basso costo per risolvere le controversie derivanti dalla vendita di beni o dalla fornitura di servizi in tutta l’Unione” perchè, continua: “rappresenta un ostacolo nel mercato interno che mina la fiducia dei consumatori e dei professionisti negli acquisti e nelle vendite a livello transfrontaliero.”

Che cosa è l’ODR?

L’ODR è l’acronimo anglosassone per Risoluzione Online delle Controversie (Online Dispute Resolution), si tratta di un servizio che permette agli acquirenti di E-Commerce che vivono in Europa di effettuare dei reclami per eventuali contratti di acquisto o di servizio, stipulati esclusivamente online.  Questa piattaforma ODR è contenuta nell’art. 14 del Regolamento 524/2013/EU, che obbliga tutti gli e-commerce a informare i propri clienti dell’esistenza di questa piattaforma fornita e garantita proprio dall’Unione Europea.

Potrebbe sembrare una questione estremamente facile da gestire quella di inserire solamente un link verso la piattaforma ODR, ma in realtà  il problema nasce nel momento in cui si deve stabilire cosa sia esattamente la vendita di un servizio o prodotto online. Nell’era del Web 2.0 molte trattative per acquisto di prodotti o servizi non avvengono sullo specifico sito E-Commerce del produttore o del distributore, ma possono passare anche attraverso diverse soluzioni, ad esempio sul blog di un professionista dal quale vende i propri servizi (consulenze, ebook, ecc.) oppure artisti ed artigiani che vendono i propri prodotti o manufatti su piattaforme terze (eBay, Facebook o Etsy).

Spesso l’estrema generalizzazione di queste norme, non tengono in considerazione il reale panorama web con le più recenti innovazioni sul tema.